Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale

IL MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITÀ E NASCITA

sede di BOLOGNA

Art. 1 – costituzione, denominazione e sede

 

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice civile e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, una associazione APS non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, operante nei settori sociale e culturale che assume la denominazione “IL MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA’ E NASCITA sede di BOLOGNA”.

 

L’associazione ha la sede legale nel Comune di BOLOGNA in Via Montebello, 7. L’eventuale variazione di sede all’interno del Comune non comporta variazione Statutaria. La sua durata è illimitata.


L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

Art. 2 – scopi e attività

 

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  • Promuovere una cultura della nascita rispettosa dei ritmi fisiologici del parto, dell’intimità, delle emozioni, delle scelte e dei bisogni affettivi della madre, del padre, della coppia e del/la neonato/a, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
  • Promuovere consapevolezza dell’importanza dei primi 1000 giorni di vita, dalla gravidanza ai primi due anni, nella formazione della persona umana;
  • Promuovere la salute delle donne e l’autodeterminazione delle scelte che riguardano la maternità;
  • Promuovere una cultura delle pari opportunità e dei diritti delle donne, dei bambini e delle bambine.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

  1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d)
  2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h); 
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo (lettera i); 
  4. integrazione sociale dei migranti (lettera r);
  5. promozione della cultura della  pace  e della nonviolenza (lettera v);
  6. promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, promozione delle  pari  opportunità  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco (lettera w).

Gli scopi dell’associazione verranno perseguiti tramite le seguenti attività:

  1. promozione e sostegno di iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la salute della  persona secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
  2. attività dedicate a donne e coppie in attesa, come percorsi di accompagnamento alla nascita e lavoro corporeo; 
  3. sostegno all’allattamento;
  4. assistenza domiciliare in gravidanza, nel periodo perinatale e nella prima infanzia;
  5. attività di lavoro corporeo ed espressivo rivolte alle donne in tutte le fasi della vita;
  6. attività atte a sostenere lo sviluppo dei bambini e delle bambine fino ai 6 anni, come laboratori di gruppo e consulenze individuali, corsi di massaggio infantile, psicomotricità, disostruzione pediatrica, introduzione dell’alimentazione complementare, eccetera;
  7. promozione di gruppi di socializzazione su tematiche relative alla genitorialità  in tutte le sue possibili declinazioni, nel rispetto delle diverse culture di appartenenza, senza discriminazioni di alcun tipo, anche attraverso laboratori e attività creative, artistiche ed espressive;
  8. attività e iniziative finalizzate all’empowerment di donne e famiglie in condizione di svantaggio e/o disagio sociale, psicologico, fisico, economico, familiare;
  9. attività di counseling individuale e di gruppo;
  10. apertura di spazi di dialogo interculturale e intergenerazionale;
  11. istituzione di equipe di lavoro multidisciplinare;
  12. allestimento di materiale bibliografico e documentale;
  13. promozione della ricerca negli ambiti specifici dell’associazione;
  14. stesura e implementazione di progetti inerenti agli scopi istituzionali dell’associazione;
  15. attività culturali in tema di maternità, paternità, nascita e infanzia, come convegni, seminari, presentazione di libri, attività artistiche, eventi, eccetera;
  16. organizzazione di percorsi formativi professionali e di aggiornamento, seminari e giornate di studio rivolti a operatori e operatrici del settore materno-infantile;
  17. pubblicazione, anche online, di opuscoli, libri e materiale informativo di varia natura attinenti agli scopi associativi, anche per conto di enti o istituzioni terze;
  18. offerta di consulenze inerenti alle finalità associative in contesti quali quelli scolastici, educativi,   culturali, sanitari, aziendali e per il tempo libero;
  19. promozione e/o adesione a reti di collegamento con realtà territoriali pubbliche e private che si occupano di maternità, nascita ed educazione;
  20. affiancamento alla costituzione di nuove associazioni locali Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita;
  21. attività di advocacy  presso istituzioni nazionali, regionali e locali.

 

Le attività e le iniziative sopra indicate non sono tassative, ma hanno un valore esemplificativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività di utilità sociale.

Le attività sono rivolte alle associate/i e ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei/le propri/e aderenti. 

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

 

Art. 3 – Risorse economiche

 

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

  • quote e contributi degli associati e delle associate;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli/le associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli/le associati/e e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli/le associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed agli/le altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal/la beneficiario/a. Al/la volontario/a possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario/a è socio/a o associato/a.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci e delle socie entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli/le associati/e contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 4 – Membri dell’Associazione

 

Possono essere soci e socie dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Il numero degli/le aderenti è illimitato. 

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

 

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci e delle socie

 

L’ammissione di un/a nuovo/a associato/a è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato/a. La deliberazione è comunicata all’interessato/a entro un mese ed annotata nel libro degli/le associati/e.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del/la nuovo aderente nel libro dei soci e delle socie, dopo che lo/a stesso/a avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato/a e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato/a o il/la rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato/a presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

 

Art. 6 – Perdita della qualità di socio o socia

 

La qualità di socio/a si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per  un anno; 
  • per esclusione:
    • in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    • in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.

Il recesso da parte degli/le associati/e deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del/la socio/a viene annotato sul libro degli/le associati da parte del Consiglio direttivo.

L’esclusione dei/le soci/e è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del/la socio/a devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. 

Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato/a ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei/le soci/e che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. 

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci/e conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il/la socio/a receduto/a o escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 7 – Diritti e doveri delle socie e dei soci

 

Le socie e i soci hanno diritto a:

  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  • eleggere i/le componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai/alle loro legali rappresentanti o mandatari;
  • chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  • formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  • essere informati/e sull’attività associativa;
  • esaminare i libri sociali.

Le socie e i soci sono tenute/i a:

  • rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  • essere in regola con il versamento della quota associativa;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione; 
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

 

Art. 8 – Organi dell’Associazione

 

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci e delle socie;
  • il Consiglio direttivo;
  • la/il Presidente;
  • l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 9 – Assemblea dei soci e delle socie

 

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l’identità dell’associato/a che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci e dalle socie dell’Associazione. 

Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i/le soci/e, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. 

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli/le associati/e iscritti/e da almeno un mese nel libro soci/e. Per i/le soci/e minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui/le medesimi/e.

 

Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati e delle associate

 

L’assemblea dei soci e delle socie è convocata dalla Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.  

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L’Assemblea viene convocata dal/la Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo/a stesso/a Presidente o almeno due terzi delle componenti del Consiglio Direttivo o un decimo degli/delle associati/e ne ravvisino l’opportunità. 

L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal/la Vice-Presidente e, in assenza di entrambi/e, da altra componente del Consiglio Direttivo eletta dai/dalle presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli/delle associati/e, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli/delle associati/e ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli/delle associati/e, l’assemblea può svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall’organo direttivo.

Resta fermo l’obbligo di garantire l’immediata identificazione degli/delle associati/e intervenuti/e, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli/delle stessi/e alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche, queste ultime devono essere rese note a tutti/e gli/le associati/e, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

 

Art. 11 – Quorum costitutivi

 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delle socie. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei/delle soci/e intervenuti/e o rappresentati/e, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli/delle associati/e; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli/delle associati/e. 

 

Art. 12 – Quorum deliberativi

 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci e delle socie intervenuti/e con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli/delle associati/e presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei/delle presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e. 

Ciascun associato/a ha un voto. 

Ciascun associato7a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato/a non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

 

Art. 13 – Competenze

 

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei/lle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai/lle soci/e esclusi/e;
  • delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci e socie avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo; 
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dello statuto sociale;
  • sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 20. 

 

Art. 14 – Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall’Assemblea dei soci e delle socie. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o in caso di sua assenza dal/la Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli/le associati/e.

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i/le suoi/sue componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario/a, tesoriere e da uno o più altri/e consiglieri/e, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno/a dei/lle componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli/delle associati/e provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il/la primo/a tra i/le non eletti/e, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli/delle associati/e immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio. 

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

 

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al suo interno un/a Presidente, un/a Vice-Presidente ed un/a Segretario/a; 
  • cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea; 
  • predispone bilancio o rendiconto; 
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli/delle associati/e; 
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei/delle soci/e. 

 

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

 

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per via telematica, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i/le consiglieri/e.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l’identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti/e i/le componenti dell’Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere/a. 

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni quattro mesi e/o ogni qualvolta il/la Presidente o, in sua vece, il/la Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei/delle componenti ne facciano richiesta. 

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli/delle intervenuti/e.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 17 – Presidente

 

La/il Presidente, nominata/o dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci e delle socie, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al/la Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/la Vice-Presidente, anch’esso/a nominato/a dal Consiglio Direttivo. 

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al/la Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del/la nuovo/a Presidente.

La/il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

 

Art. 18 – Organo di Controllo (facoltativo)

 

L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i/le suoi/sue componenti, che possono essere eletti/e anche fra non soci/e, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i/le revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. 

In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti/e nell’apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il/la presidente tra i/le propri/e componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. 

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I/le componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori e alle amministratrici notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 19 Libri sociali obbligatori

 

L’associazione deve tenere:

  • il libro degli associati e delle associate;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; 
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
  • Libro dei volontari e delle volontarie.

Gli/le associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

 

Art. 20 – Scioglimento

 

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci e delle socie.

 

Art. 21 – Rinvio

 

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.